Successioni
Accettazione e rinuncia ad eredità
L’accettazione è la dichiarazione con la quale il chiamato all’eredità assume la qualifica di erede, con tutto quanto ne consegue in tema di confusione del proprio patrimonio con quello del defunto. L’accettazione può essere espressa o tacita o presunta (caso quest’ultimo in cui il chiamato all’eredità è in possesso dei beni ereditari).
La rinuncia è la dichiarazione con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla acquistare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti; in questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell’apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa.
Ne consegue che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.
Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
L’accettazione con beneficio di inventario è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Ciò significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione. Può essere solo espressa e viene effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario ossia dell’elenco completo dei beni e dei diritti ereditari.
L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria quando l’erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato. In tali ipotesi l’accettazione necessita inoltre di un’apposita autorizzazione del Giudice tutelare.
Divisione ereditaria
La divisione ereditaria ha ad oggetto la ripartizione della totalità del patrimonio del defunto tra i coeredi.
La divisione può essere di tre tipi, volontaria, giudiziale o testamentaria. La prima si ha quando i coeredi raggiungono un accordo sulle modalità della divisone stipulando il relativo contratto consensualmente. La divisione giudiziale si ha quando non vi è accordo tra i coeredi, i quali si rivolgono quindi all’autorità giudiziaria. In quest’ultimo caso, lo scioglimento della comunione avviene in base ad un provvedimento del Giudice, su domanda di uno qualsiasi dei coeredi.
Azione di riduzione – Collazione
La riduzione è finalizzata a salvaguardare la quota di legittima, ovvero la quota di patrimonio del de cuius destinata dalla legge a soggetti con determinati vincoli di parentela con il defunto.
La collazione è invece finalizzata a mantenere, tra gli aventi diritto, la proporzione stabilita nel testamento o nella legge con riferimento ai beni del defunto. Nella collazione la riunione delle donazioni con il patrimonio esistente al momento della morte del de cuius è reale.
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