Famiglia
L’attività dello studio è rivolta a soggetti privati che siano chiamati ad affrontare problematiche inerenti ai rapporti di coppia o famiglia derivanti da matrimonio, unione civile, convivenze a cui seguano procedimenti giudiziali, stragiudiziali e negoziazioni assistite che involgono separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile e cessazione della convivenza.
Matrimonio
Separazione consensuale
La separazione è consensuale quando i coniugi si accordano sulle questioni patrimoniali, sul mantenimento coniuge debole, sul diritto di visita e mantenimento della prole e sull’assegnazione della casa familiare.
Il procedimento di separazione consensuale consente di regolamentare questioni accessorie, diversamente da quanto consentito nel procedimento di separazione giudiziale, quali, ad esempio, i trasferimenti immobiliari.
Separazione giudiziale
In difetto di accordo tra i coniugi può essere richiesta, anche da uno solo dei coniugi, la separazione giudiziale.
In tale ipotesi è il giudice che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra coniugi (anche con riferimento ai figli) e che, in presenza di determinati presupposti, pronuncia l’addebito.
Modifica condizioni di separazione
Le condizioni concordate nel procedimento di separazione consensuale e/o stabilite con provvedimento giudiziale, sono modificabili su istanza di parte qualora sopravvengano circostanze di fatto e di diritto “nuove” rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.
Separazione con negoziazione assistita
La separazione con negoziazione assistita è una delle nuove procedure di separazione consensuale introdotte dalla L. n. 162/2014, e che consente ai coniugi di conseguire lo status di separati senza andare in Tribunale ed in breve tempo, con la sola assistenza dei loro difensori.
Divorzio congiunto
Il divorzio è congiunto quando i coniugi si accordano sulle questioni patrimoniali, sull’assegno divorzile, sul diritto di visita e mantenimento della prole, sull’assegnazione della casa familiare.
Nel procedimento è possibile stabilire un assegno “una tantum” per il coniuge economicamente più debole.
Divorzio contenzioso
Quando non sia stato possibile raggiungere alcun accordo sulle condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere richiesto al Tribunale, anche da uno solo dei coniugi, il divorzio contenzioso.
Revisione delle condizioni di divorzio
Ogni disposizione della sentenza di divorzio concernente l’affidamento dei figli e le questioni economiche può essere modificata o revocata dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi divorziati, qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.
Divorzio con negoziazione assistita
Il divorzio con negoziazione assistita è una delle nuove procedure introdotte dalle L. n. 162/2014 che consente ai coniugi di conseguire lo status di divorziati senza andare in Tribunale ed in breve tempo, con la sola assistenza dei loro difensori.
Convivenza
La legge 20/05/2016 n. 76 ha riconosciuto ai conviventi di fatto una serie di diritti, nonché la possibilità di stipulare un contratto di convivenza per regolare i loro rapporti patrimoniali.
Contratti di convivenza e diritti successori
I contratti di convivenza possono disciplinare gli aspetti patrimoniali del rapporto tra conviventi (ad esempio la ripartizione delle spese, le modalità di contribuzione alle esigenze della vita quotidiana) ma non quelli personali o successori.
Risoluzione del contratto di convivenza
Unioni civili
La legge 20/05/2016 n. 76 ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso, riconoscendo agli uniti civilmente diritti e doveri reciproci, tra cui i diritti successori e previdenziali.
Filiazione e tutela del minore
Affidamento e collocamento figli minori, limitazione e/o decadenza dalla responsabilità genitoriale
Procedimenti avanti il Tribunale ordinario che regolamentano l’affidamento dei figli di genitori coniugati e/o non matrimoniali, secondo un regime condiviso o, in caso di grave pregiudizio del minore, secondo un regime di affidamento esclusivo. Procedimenti che attengono alla sospensione e/o decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Tutela delle relazioni familiari con gli ascendenti
Il decreto legislativo 154/2013, in attuazione della legge 219/2012, con l’intento di preservare il diritto al rispetto e alla protezione delle relazioni familiari, ha riconosciuto e codificato il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Qualora questo diritto fosse ostacolato, gli ascendenti sono legittimati a rivolgersi al Tribunale.
Rappresentanza e amministrazione beni dei minori
La rappresentanza legale del minore e l’amministrazione dei suoi beni è, di norma, affidata ai genitori oppure ad uno solo se l’altro è deceduto o ha un impedimento definitivo o temporaneo (lontananza, incapacità, decadenza dalla responsabilità genitoriale). In caso di genitori incapaci o di minori orfani tale potere spetta al tutore nominato dal Tribunale.
Cura dei beni del minore
I genitori hanno il dovere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione nell’interesse del proprio figlio; non possono, però, compiere atti di straordinaria amministrazione se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità per il figlio minore.
Riconoscimento dei figli – dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
Quando un bambino nasce da genitori non coniugati, il figlio può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita. Il genitore che non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita potrà farlo successivamente previo consenso dell’altro genitore o, in assenza, giudizialmente.
Azione di disconoscimento della paternità
L’azione di disconoscimento della paternità può essere esercitata dal padre, dalla madre e dal figlio nel rispetto dei termini di prescrizione.
Aspetti patrimoniali
Rilevante l’attività che attiene agli aspetti di natura patrimoniale che involgono lo scioglimento della comunione legale, nonché la costituzione di trust, fondo patrimoniale, ed altri strumenti di sistemazione patrimoniale.
Comunione dei beni e suo scioglimento
È il regime patrimoniale legale della famiglia che si instaura al momento del matrimonio in mancanza di diversa volontà (per esempio, la scelta della separazione dei beni). La comunione si scioglie, oltre che per la separazione personale dei coniugi, anche per altre cause elencate all’art. 191 c.c. quali, per esempio, l’annullamento del matrimonio, il mutamento convenzionale del regime, la dichiarazione di assenza o di morte presunta di un coniuge.
Trust
Ha lo scopo di blindare un patrimonio per scopi precisi anche a tutela di soggetti determinati.
Impresa familiare
Serve a tutelare la posizione di coloro che, legati da vincoli di parentela o di affinità con l’imprenditore, prestano continuativamente – escludendo la configurabilità di un rapporto di lavoro diverso – la loro attività lavorativa a favore dell’impresa.
Fondo patrimoniale
Con tale strumento è possibile destinare determinati beni ai bisogni della famiglia ponendoli al riparo da possibili pretese creditorie verso i genitori coniugati tra loro.
Diritto penale della famiglia
Lo studio si occupa di assistere coloro che siano chiamati a rispondere a qualsiasi titolo di reati che trovano la propria genesi nei rapporti personali all’interno della famiglia, nonché a coloro che ne sono vittima.
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